Si tiene che l'assistenza della potestà secolare in quella Città, e Dominio sia necessaria; questa non improviamo, anzi desideriamo, purche sia senza ingerirsi nella cognizione, e sentenza. E poco più à basso: ci contentaremo d'ogni forma grata à quella Republica, purche sia Citra cognitionem, & sententiam. "
Arrivato il Nunzio espresso à Venezia, fù facile il convenire, poiche ambe le parti havevano l'istesso senso: onde fù immediatamente concordato con quattro Capi.
Il primo. Che li Rettori siano presenti al formar dei Processi, ed à tutto ciò che operano li Vicari, ed Inquisitori.
Il secondo. Che sia in libertà de' Vicari, Inquisitori, e Rettori, secondo la qualità de' Casi, il chiamar quei Dottori, che parerà conveniente.
Il terzo. Ch'occorrendo caso nelli Castelli, e Ville, sia spidito nella Città principale con li medesimi ordini.
Il quarto. Che li Rettori un giorno della settimana almeno, si trovino con li Vicari, ed Inquisitori per attendere à questa materia.
In conformità del concordato, sotto li 26. Settembre fù scritto à tutti li Rettori, ed à Roma. Il Pontefice veduto il concordato, l'approvò, ed ordinò al Vescovo di Ravello, suo Nunzio ordinario in Venezia, che dovesse scrivere lo stesso alli Vicari, ed Inquisitori dello stato: ed egli fece, sotto il dì venti Ottobre. avvertendoli di più, che nelli Atti, Decreti, e Sentenze, che si faranno in questa materia, con la presenza delli Rettori, si scriva sempre dal Notaro, à ciò deputato, questa Clausula, cio è, Cum assistentia, & præsentia Clarissimorum Dominorum, N. N.
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