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      E se l'Ecclesiastico hà potestà, o giurisdizione per corregger qualsivoglia delitto, non l'hà dà altri che dal Prencipe, à cui solo Dio l'hà data.
      Hò detto di sopra, che nel Giudizio vi concorrono tre parti: la conoscenza di raggione, cio è, quali siano l'openioni heretiche, e questa è pura Ecclesiastica: la conoscenza del fatto, cio è, qual persona sia colpevole: e la sentenza. Queste due ultime sono temporali, e già nel Romano Imperio essercitate dal secolare, & adesso queste due anco sono lasciate à gl'Ecclesiastici per concessione dei Prencipi. La Serenissima Republica che le essercitò dal 1249. sino al 1289. quell'anno le concesse all'Offizio dell'Inquisizione, maneggiato dà gl'Ecclesiastici, mà con l'assistenza secolare. Se gl'Ecclesiastici mancassero del suo debito, ricaderebbe l'autorità in chi l'hà concessa, non però privandosene. E però, non è meraviglia se il secolare dev'essere sovrintendente à chi essercita un carico concesso da lui, con ammonire, ed eccitare in quelle maniere, ch'il decoro d'amendue le persone comporta.
      Il quinto caso, Che li Rettori, ed Assistenti, non diano giuramento di fedeltà, o di segretezza in mano dell'Inquisitore, è di somma considerazione, atteso che per tal giuramento, resterebbono d'essere Rappresentanti del Prencipe, e diverrebbono ministri de gl'Inquisitori.
      È cosa chiarissima, che chi giura fedeltà, o segretezza, massime senza eccezione, è obligato ad osservarla à chi l'hà giurata, non havendo riguardo à gl'interessi di qualunqu'altro.


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Discorso dell'origine forma leggi ed uso dell'Ufficio dell'Inquisizione di Venezia
di Paolo Sarpi
pagine 128

   





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