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      Al medesimo modo li Dogi antichi della Republica giuravano di punire gl'heretici nella loro promozione, che non era giuramento all'Inquisitore, mà à Dio, ed alla Republica. L'equivoco stà, che altro è giurar assolutamente, altro è giurar in mano: e questo è quello, che dice soggezione, ed obligo à quello che dà il giuramento. Ne il publico Rappresentante può giurar in altra mano, che del Prencipe, sicome non può esser soggetto ad altri. Per lequali considerazioni sarà necessario in ogni tempo tener in osservanza questo quinto capo, come punto, non tanto di somma, quanto di total importanza.
      Il tener avvisato il Prencipe di tutto ciò, che giornalmente avviene in materia d'heresia, come nel sesto Capo si contiene, è cosa di servizio divino, e necessaria al buon governo. Dove l'Inquisizione è in mano de gl'Ecclesiastici solamente, non permettono, che di quanto succede in quell'Offizio sia alcuna cosa communicata alli Prencipi. In questo Stato, dove il Tribunale è misto, sicome la mira loro è, che l'Assistente (poiche non puonno escluderlo) divenga loro ministro: così fanno ogni opera, che tenga secreto ciò che vien trattato, mettendo carico di coscienza, se alcuna cosa sarà communicata senza licenza dell'Inquisitore, con questa massima, che cause di fede devono restar appò i Giudici della fede.
      Tra le altre perverse opinioni, de quali abbonda il nostro secolo infelice, questa ancora è predicata, che la cura della Religione non appartenga al Prencipe, qual è colorata con due pretesti.


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Discorso dell'origine forma leggi ed uso dell'Ufficio dell'Inquisizione di Venezia
di Paolo Sarpi
pagine 128

   





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