Di più ancora la licenza non è equivalente alla presenza, atteso che il Magistrato che l'hà data, non sà in che maniera sia stata impiegata, sicome può, e deve saper ciò che si fà in presenza sua. E quando la licenza si desse una volta, non v'è raggione di negarla la seconda, ed anco sempre; onde l'Assistenza si ridurebbe à niente. Non si può negare, ch'alli Rettori (massime occupati in molti negozi, che porta il Governo d'una Città) non fosse più commodo d'intervenire all'Inquisizione quando vogliono, ed essentarsi quando paresse loro: mà niuna Giurisdizione, ed Imperio si mantiene senza fatica, ed incommodità. Il medesimo Prencipe, quando trascura quella parte del Governo, che è propria à lui, disordina il tutto. La Corte Romana in questi affari, accioche l'Offizio dell'Inquisizione non fosse trascurato dalli suoi per occupazione, l'ha dato à persone che non hanno altro che fare, e per la loro bassezza si tengono ad honor grande l'essercitarlo. Il Prencipe, à cui più importa che le cose della Religione siano ben amministrate, reputa più condecente impiegarvi persone eminenti, e de' quali sia sicuro: E però certo della fedeltà de' suoi Rappresentanti, aspetta, e vuol sollecitudine dà loro, se ben occupati in altri affari, ed applicati à carichi maggiori con i quali corrispondendo alla confidenza, che si hà in loro, superino le difficoltà, ed incommodi.
Sicome le medesime raggioni consigliano à conservare il corpo sano, e ricuperare la sanità perduta; così le medesime che persuadono à non pregiudicare l'autorità publica di assistere, costringono anco à rimediare, quando alcun pregiudizio è fatto.
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