Così parimente non devono levare l'autorità dell'Inquisizione di questo Stato, instituita già dà centinaia d'Anni avanti, per concordato similmente. Laqual cosa hò considerato qui, per conchiudere: Non esser di raggione, che quell'Inquisizione si pigli ciò che à questa appartiene. Ed in fatti, se l'Inquisizione di Roma mettesse la mano nelle cause, che si trattano in quello Stato, come fà in qualch'altro luogo, tanto sarebbe, come ridurle tutte à Roma. E parlando in chiari, e stretti termini, sicome giudicialmente si hà per nullo ogni atto, che gl'Inquisitori facessero senza l'Assistenza, così meno si può concedere validità d'un atto fatto fuori dello Stato per essere senza la presenza de gl'Assistenti. E se quei Cardinali fossero mandati Inquisitori in questo Stato del Pontefice, non se li concederebbe d'operare alcuna cosa senza la presenza del Magistrato, e l'operato sarebbe per nullo, tanto meno se li deve concedere, che stando à Roma possino operarlo. Non è però, che se quella Congregatione, come di Cardinali principali scriverà alcuna cosa, le lettere non devino esser ricevute con riverenza dà gl'Inquisitori, esequendo anco ciò che dà loro è ricordato, quando non vi sia potente raggione in contrario. Mà osservato lo stile dell'Offizio, cio è, formando il Decreto per nome delli Giudici propri, con l'Assistenza, non facendo menzione nel Processo, che sia ordine d'altrove. E quando il particolare scritto dà Roma non fosse conveniente alli usi del Paese, ed alle circonstanze particolari che devono esser havute innanzi à gl'occhi, e tale apparisce alli Giudici, ed altri Consultori, non sarà incongruo il replicare à Roma.
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