Sopra questa raggione, č fondata la commune opinione, che li rei d'heresia non si rimettono, ed in fatti, il costume č per tutto di punir gl'heretici, dove sono ritenuti, nč si mandano dall'uno all'altro Inquisitore. Solo la Corte Romana, per li suoi rispetti facilmente, e frequentemente avvoca ā se le cause, e fā andar li priggioni ā Roma, quantunque il delitto non sia commesso in quella cittā.
La Serenissima Republica, sicome non hā consentito all'avvocazione delle cause, cosi anco non hā concesso il rimetter priggioni; mā hā deliberato, che siano giudicati, dove sono ritenti: essendo chiaro, ch'il far altrimente, sarebbe un levar tutta l'autoritā dell'Offizio dell'Inquisizione del suo Dominio, nel quale essendo Vescovi, non inferiori in bontā, e valore ā qualunque altro, ed Inquisitori deputati dalla medesima Corte Romana, ed abbondando le Cittā di persone dotte, che possono essere ricevute per Consultori, non vi č raggione, perch'ogni caso non possa essere esaminato cosė bene, e deciso, com'in qualunq'altra Cittā. Se fosse per maggior servizio di Dio, che li priggioni fossero mandati ā Roma, converrebbe, che posti tutti li rispetti in contrario ā terra, si havesse mira ā questo solo. Mā per mostrare che non č cosė, porterō solo un essempio occorso gl'anni passati, del 1596. ad instanza dell'Inquisitore di Roma.
Fų ritenuto in Padova un Ludovico Petrucci Sanese; e dovendo secondo l'uso dell'Inquisitore Romano mandar ā Padova gl'indizi che contra di quello haveva, ricercō il contrario, cio č, ch'il priggione fosse mandato lā, e fece diversi offizi coll'Ambasciator in Roma, ed altri simili fece fare al Nunzio in Venezia.
| |
Inquisitore Corte Romana Roma Serenissima Republica Offizio Inquisizione Dominio Vescovi Inquisitori Corte Romana Cittā Consultori Cittā Dio Roma Inquisitore Roma Padova Ludovico Petrucci Sanese Inquisitore Romano Padova Ambasciator Roma Nunzio Venezia
|