L'altra parte, di non mandar i Processi altrove, hà per fondamento ciò che è stato detto sopra questo Capitolo, e sopra il precedente. Perche se li retenti devono esser giudicati nello Stato, ed il giudizio dev'esser fatto dal medesimo Tribunale, e non ricevuto d'altrove, non resta causa, perche si devino mandar fuori Processi. Ben convien distinguere li Processi formati contra li Retenti qui, overo contra li citati, e contumaci: imperoche questi sono quelli, che non devon essere communicati altrove. Mà gl'essamini, od altri atti fatti à petizione d'un altra Inquisizione contra alcun retento, o contumace, di quella, come atti non appartenenti à questo Dominio, devono esser mandati à chi li richiede. Non devono perciò gl'Assistenti concedere per modo alcuno, che etiandio questa sorte d'atti siano fatti senza la loro presenza, come nel Capitolo XIII. Si è detto, ed accio chè l'Offizio dell'Inquisizione, in tutto ciò che opera, lo faccia come misto, e non come puro ecclesiastico.
Il Cap. XVII. ch'il Vicario Pretorio, od altra persona Assistente in luogo dei Rettori, non faccia il Consultore, nasce dalle cose sudette, perche spesso può occorrere, che li Rettori impediti mandino un Curiale, se ben doverebbe avvenir pochissime volte: ma occorrendo ch'il Curiale Assistente facesse Offizio di Consultore, sarebbe nel Processo notato per tale, e per consequente come ministro del Offizio. Cosa che all'Assistente, che rappresenta il Prencipe, non conviene, e s'introdurebbe una consuetudine, per la quale l'Assistenza, che è una cosa superiore, sarebbe mutata in consulta, che è cosa inferiore.
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