Anzi si può dir ancora, che non sia far due Giudizi nella causa stessa, mà in due cause separate, giudicando il Magistrato il delitto della Bestemmia, e gastigandolo con pena corporale: dove l'Inquisizione tralasciato il delitto, giudica la qualità del sospetto, e lo punisce con pena spirituale.
Alcuni Inquisitori, che per più ostendere la Giurisdizione, pretendono appartener al loro Offizio il delitto di pigliar due mogli, del quale parla il Capitolo XXII usano per raggione, che ciò è un abuso del matrimonio, il quale è sagramento: e che in Ispagna, il caso è riservato all'Offizio dell'Inquisizione. Dall'altro canto è la commune opinione de' Giurisconsulti, liquali attendendo che nelle leggi è imposta la pena à tal delitto, e nelle Leggi Canoniche non se ne parla; conchiudono per necessaria consequenza, che appartenga al foro secolare, e così si osserva anco in tutti i Tribunali, etiandio nello Stato di Milano, dove l'Inquisizione hà più dilatato l'autorità sua, che in qualsivoglia altro luogo. La raggione addotta in contrario, che ciò sia abuso del sagramento del matrimonio, non conchiude niente, imperoche la prima moglie è ricevuta in vero matrimonio, e sagramento, ed à questo non avviene abuso alcuno. Nel pigliar poi la seconda non interviene nè sagramento, nè matrimonio, nè contratto di qualsivoglia sorte spirituale, mà una sola nullità fatta De facto, non De iure: onde non si può dire, che vi sia abuso del sagramento, nè quanto all'atto primo, nè quanto al secondo. Ben si può dire, che col secondo atto scelerato di pigliar un altra moglie, si fà ingiuria al primo, che fù sacramento, e con ciò è verissimo.
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