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      Con tutto cị l'appetito d'allargar l'autorità accieca alcuni, che senza aver riguardo à tanta chiarezza si voltano à cavilli di niun momento, e dicono, che se Dio punisce, ed hà punito gl'infedeli, si deve, e pụ punire anco il Papa, e gl'Inquisitori suoi delegati: Raggione laquale provarebbe ch'in tutte le sorti de' delitti, essi potessero punir fedeli, ed Infedeli, ed ogni sorte di delinquenti, etiandio occultissimi, anco li peccati conceputi nella sola mente, perche Dio punisce tutti questi. La verità è, che Christo alli suoi Vicarij non hà dato potestà senon nella chiesa, e nelle cose spirituali, e pertanto non possono giudicare senon Christiani, nè punirli, salvo di pena spirituale. Le pene temporali, Dio le hà commesse alla Potestà secolare, per castigo d'ogni sorte di delitto, e contra ogni delinquente, sia di che Religione esser si voglia. E certo, il volere dalla Omnipotenza Divina far argomento all'autorità humana, non è con tutta la riverenza dovuta alla Divina Maestà. Mà un altra cosa di più si hà dà considerare, perche essi dicono che quantunque gl'Infedeli non siano sudditi all'Ecclesiastico, nondimeno quando offendono la Chiesa, la raggion vuole, che ella possa diffendersi castigandoli, per esser termine legale, che chi non è suddito d'un territorio, per ragione di delitto commesso in quello, diventi soggetto. Lequali cose ben intese sono tutte verissime, non peṛ conchiudono in questo proposito. Non si deve negare alla chiesa il diffendersi s'ella è offesa, mà lo deve fare con ogni offensore per mezzo del Magistrato.


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Discorso dell'origine forma leggi ed uso dell'Ufficio dell'Inquisizione di Venezia
di Paolo Sarpi
pagine 128

   





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