Non deve l'infedele, che viola le cose sacre, che offende la Religione restar impunito; e la Chiesa può diffendersi, non con le proprie forze, mà con l'autorità del Magistrato. Il dar il castigo non appartiene all'offeso, mà sempre al Giudice: E quando per delitto il delinquente sortisse il Foro, non doventa soggetto all'offeso, altrimente ogni privato potrebbe castigar chi l'offende, mà divien soggetto al Giudice del luogo dove il delitto è commesso. Onde queste raggioni non provano altro, senon che l'offesa fatta dà gl'Infedeli alla Chiesa, dev'esser punita dal Foro ordinario secolare, e tanto più si doverà ciò osservare, che le leggi Divine, ed humane dispongono, quando simil sorte di delitti sono meritevoli di pene maggiori, com'in vero simili delitti, per lo più, così atroci sono, che ricercano pena maggiore di quella, che l'Inquisizione darebbe.
Del 1581. Papa Gregorio XIII. formò una Bolla contra gl'Hebrei, nella quale sottopose loro, e tutti gl'altri infedeli, al Giudizio dell'Inquisizione in dieci casi, stesi anco tanto ampiamente, che quando fosse osservata, niun infedele potrebbe habitare, ne men negoziare in Terra de' Christiani. La Bolla, se ben è stampata, in pochi luoghi fù publicata, o ricevuta, e sarebb'impossibile osservarla. Anzi li Pontefici Sisto V. e Clemente VIII. senza haver riguardo à quella, diedero salvi condotti à Marani per la Città d'Ancona. E ciò che più di tutto importa, nella commissione che si dà dalla Congregazione de' Cardinali à gl'Inquisitori, nella quale è espresso tutto ciò in che s'estende la loro Autorità. D'Hebrei, o d'altri infedeli non si fà minima menzione.
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