Il XXVI. Capitolo, che non sia citata publicamente persona andata di lā dai monti per imputazione di delitto commesso in quelle Regioni. A prima faccia pare cosa, che non possa occorrere, ed occorrendo sia di leggier momento: nondimeno quando fosse aperta la porta, sarebbe frequentissima, e di somma importanza. Papa Clemente VIII. del 1595. fece una Bolla sopra gl'Italiani solamente, commandando, che nissuno, etiandio per mercanzie, possa andar in luogo dove non vi sia Paroco, e Chiesa publica, che esserciti il Rito Romano, se non haverā licenza dā gl'Inquisitori; aggiungendo, che quelli ā chi sarā data, siano tennuti ogn'anno ā mandar all'Inquisizione fede autentica di essersi confessati, e communicati. Per introdurre l'osservanza di questa Bolla, quando capita di lā dā monti alcun Italiano, immediatamente li Gesuiti li sono attorno, dell'esser andato lā senza licenza, e se quel tale non si rende ā loro, promettendoli obbedienza, e contributione, essaminano contro di lui due de' suoi adherenti, e formano un Processo secreto, che mandano ā Roma, sopra'l quale scrivesi dā Roma all'Inquisitore del luogo dell'origine, che lo chiami con publica citazione. Questa citatione altre volte solevano farla all'Inquisizione di Roma; adesso se ne guardano, perche le Cittā oltramontane si risentono, procedendo contra qualche adherente della Corte Romana; e per levarsi dā questo pericolo, non citano pių ā Roma, mā vogliono che si faccia al luogo dell'origine. Questa invenzione, se ben colorata di Religione, mira ā far la Corte Romana Padrona, in Italia, della mercanzia oltramontana, si come giā trecent'anni sono, ridusse sotto di se, con minor pretesto, la mercanzia di Levante.
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