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      Non è raggionevole, che si nascondino, & adossino ad altri ciò che è fatto per i loro proprij rispetti, e per queste vie indirette s'impatroniscano della mercanzia oltramontana. E però se alcun nativo di questo Dominio sarà vivuto dà buon Cattolico in questo paese, e per le sue occorrenze haverà passato i monti, sin che non torni, non è cosa giusta darli molestia alcuna, per relazione, che si habbia di lui.
      Intorno al XXVII. Capitolo, che non sia ammessa la confiscazione in queste materie d'heresia, essendo già introdotto, e stabilito l'uso, senza contradizione, non fà bisogno senon continuare l'osservanza, poiche è di molto servizio di Dio, e della Religione; de' quali quando si tratta, è sempre cosa perniziosa il mescolarvi materia pecuniaria, perche dà ciò il mondo prende scandalo: e vedendo intervenir il dinaro, non si può persuadere, se ben fosse vero, e chiaro, ch'il servizio di Dio tenga il primo luogo. Non resterà mai la Corte Romana, in tutte l'occorrenze di biasimar quell'ordinazione, parendoli, che la moderazione statuita dalla Serenissima Republica rinfacci l'ordinazione Romana di troppa severità. Ciò che in publico allegano è, che l'heresia è delitto di lesa Maestà Divina, laquale convien più vindicare che l'humana. Ond'è un pervertir l'ordine, quando si hà maggior pena à chi offende gl'huomini, che à chi offende Dio. E però confiscandoli i beni, per lesa Maestà humana, maggiormente devonsi confiscare per lesa Maestà Divina, nel qual delitto s'incorre per l'heresia.


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Discorso dell'origine forma leggi ed uso dell'Ufficio dell'Inquisizione di Venezia
di Paolo Sarpi
pagine 128

   





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