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      Ne quì si può allegar in contrario, che li diversi tempi ricercano diverse ordinazioni, e che li Pontefici per miglior governo doppo quel tempo hanno fatto altre leggi raggionevoli, che devono esser ricevute; Imperoche à ciò la risposta è chiara, che sicome non si può tener nel mondo cosa alcuna per immutabile, ed ogn'uso spesso dev'esser fatto, dà chi s'aspetta di raggione, e non dà altri. Se alcuno volesse reggere le cose communi dà se solo, quantunque con buona intenzione, ed anco con riuscita felice, sarebbe trasgressore delle leggi divine, ed humane.
      La medesima raggione che costrinse nel principio ad instituire Inquisizione per concordato, costringe al presente, che non siano fatte nuove leggi, overo ordini, senon per concordato. Per dar forza ad una Legge, non basta che sia conveniente, e raggionevole, ma è ancora essenziale che sia constituita dà chi hà intiera autorità. Ne ciò si dice solamente per conservazione della potestà e Giurisdizione, mà anco per la necessità del buon governo. Non fù all'hora instituita l'Inquisizione con le medesime conditioni, come nel rimanente d'Italia, per esser altri li rispetti di questa Republica, e de gl'altri Stati. Adesso parimente li diversi rispetti operano, che ciò che è utile à Roma, alle volte non sia utile quì. Onde non sarà giusto subito eseguir in questo stato cio ch'il Pontefice haverà constituito, secondo li suoi rispetti, mà doverà esser prima considerato, se conviene alli rispetti di quì: laqual cosa altro che il Prencipe non può fare, come quello, che solo conosce il bisogno delle cose publiche.


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Discorso dell'origine forma leggi ed uso dell'Ufficio dell'Inquisizione di Venezia
di Paolo Sarpi
pagine 128

   





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