L'Indice dei libri fatto del 1595. già è ricevuto con l'autorità publica per concordato; però i libri contennuti in quello devono essere stimati prohibiti, senza eccetione, mà se per l'avvenire sarà proposto dà gl'Ecclesiastici di prohibir libri per alcuna delle sudette cause, e si vegga ch'il libro lo meriti, non è dà concedere che lo facciano essi, mà ben ricever l'avviso, e prohibir il libro per sola autorità temporale, lasciando che l'Ecclesiastico habbia parte solo, quando il libro si prohibisce per causa di Religione.
Resta il terzo pregiudicio, il quale è nuovo, mà di maggior lesione, e pericolo che gl'altri due. Imperoche l'essere privati della propria autorità, il perdere i buoni libri sono mali gravissimi, mà tolerabili rispetto à questo di dover essere costretti à sopportare nel Dominio proprio un libro che si veda pernicioso.
La Corte Romana, quantunque s'abbia assunto di prohibir libri, anco per le cause che non sono di Religione, e non appartengono all'Ecclesiastico, nondimeno innanzi questi anni prossimi passati non hanno ardito di passar à dire, che il Prencipe non possa esso ancora vietar quei libri che vede poter partorire scandalo, mal'essempio, sedizione, od altra turbazione nel suo Governo.
Il Cardinal Baronio hà voluto esser il primo à francar questo passo, e dirlo arditamente al quale essendo stata fatta l'opposizione conveniente dà quel Prencipe, che fù particolarmente toccato, nissuno ardì doppo diffendere l'impresa del Cardinale sino al presente. Mà perche per l'avvenire alcun forsi potrà fare l'istesso tentativo con maggior artifizio, overo in occasione, quando gl'occhi de gl'altri siano meno aperti, l'importanza della cosa richiede, che il successo sia brevemente narrato per essempio e documento universale, soggiongendo la vera dottrina con li suoi fondamenti, e risolvendo li cavilli contrari.
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