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      E prima per levare ogni ambiguità, nissuno mai approvò il fare, sotto pretesto finto, ciò è, coprir il male con color di bene, che questa è una dissimulazione perniciosa: mà metter un bene in groppa d'un altro, e farlo passare senza nominarlo, per facilitarne l'essecuzione, o per altro, non si hà dà riprendere, e la scrittura Divina nè somministra innumerabili essempi. Se fosse fatto un Editto dal Magistrato secolare, che nissun Libraro potesse vender libri senza licenza, acciò non entrino libri d'Heretici, havendo intenzione d'impedire, per quella via non solo i libri d'heretici, mà insieme ogn'altra sorte di cattivi, non sarebbe cosa reprehensibile, nè quel Cardinale doveva invehir contra cosa così giusta. Mà peggio è quando dice, che si ricorri al Vescovo, poiche imperfettissimo sarebbe quel Governo, che non havesse in se stesso modo di proveder ad una cosa necessaria, e dovesse aspettar il rimedio, dà chi lo desse, secondo li suoi interessi, e non secondo il publico bisogno. In materia di libri heretici convien distinguere, che altro è giudicare qual libro sia heretico, e qual nò, il che è proprio dei Ministri di Christo solamente, ne l'autorità secolare vi può haver parte. Altro è quando un libro è conosciuto per heretico dalla Chiesa il vietarlo per legge: il che non è così proprio dell'Ecclesiastico, che non deva lodevolmente essere fatto dal secolare. Nella Chiesa primitiva i libri d'heretici erano essaminati, e dichiarati per tali dai Concili, mà non prohibiti dà loro, anzi dal Prencipe.


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Discorso dell'origine forma leggi ed uso dell'Ufficio dell'Inquisizione di Venezia
di Paolo Sarpi
pagine 128

   





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