Quanto alla materia dei libri, solo quei che contengono heresia sono soggetti à quell'Offizio, ed i librari, che ne tenessero o vendessero, e questi doveranno dall'Inquisizione esser puniti. Non segue però dà ciò, che l'Inquisitor possa gravar i Librari à ricevere visite, à far Inventarij, à ricever licenze di vendere dà loro, e tali ordinazioni, che spesso tentano di fare. Parimente il mangiar cibi prohibiti li tempi vietati senza necessità, è indizio di sentir male della fede; e quando altre circonstanze s'aggiungono con ciò, l'Offizio procede contra l'imputato. Mà quì non hà à fare chi vende i cibi, overo chi li apparecchia; perche si deve presupporre, che questi non lo facciano senon per loro guadagno. Mà perche l'appetito del guadagnare è così sregolato, che spesso eccedendo induce à commetter cose contra l'honnestà; se alcuno vendesse in tal maniera che provocasse à male, overo desse altro scandalo, ciò non è congionto coll'heresia. Il Magistrato, senza parlar di fede, ne di dottrina, può castigar il fallo, e può dar quell'ordine che è necessario, per conservazione del viver honesto e religioso, e con decoro della Città. Conche resta ancora all'Inquisizione di poter essercitar il suo buon zelo, rappresentando al Magistrato gl'inconvenienti che vede, e mettendo innanzi il rimedio, e procurando anco il castigo dei trasgressori, mà col mezzo della Giustizia ordinaria alla qual sola s'aspetta.
Quanto al XXXII. Capitolo, Che non sia permesso all'Inquisizione il far Monitorij contra la Communità, ne contra il Giusdicente in ciò che s'aspetta il ministrar la Giustizia; la raggione è chiara, perche l'heresia è delitto personale.
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