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      In questa materia à nostri tempi si è proceduto diversamente. Alcuni Inquisitori, quando sono stati deputati in luoghi dove già l'Inquisizione è stabilita, hanno fatto li due editti nell'ingresso dell'Offizio, e ciò è poche volte occorso. Altri hanno fatto il secondo solo di Giustizia, ed altri l'hanno anco replicato, oltre la prima volta molte altre, e ciò per aggiongervi dentro qualche cosa nuova, che gl'accidenti portassero. Se ad alcun Inquisitore venisse in parere di promulgar l'Editto di Grazia, non è dà prohibirlo, questo non può pregiudicare all'autorità temporale, ne essere di gravame al suddito. Solo intorno all'Editto di Giustizia convien haver riguardo, perche tentano spesso d'inserirvi dentro qualche commandamento à Librari, ad Hosti, o à Locatori di Camere; e si cuoprono, dicendo, che serve solo per avisarli, il che non se li può permettere perche avisare per Editto per Proclama, per Affissione, dice superiorità, ed è cosa legale, che chi ammonisce per Editto, possa anco castigar li contrafacente: Però non concedendo il castigo, non se li può concedere l'ammonire per Editto. In quel particolare, che nomina li Bestemmiatori hereticali, il tutto dev'essere inteso, come nel Capitolo XXI. Ed in quella parte, che è contra quei ch'offendono li Ministri dell'Offizio, i denunziatori, ed i Testimoni, è molto ben dà avvertire, la limitazione soggionta, cioè, per opere spettanti ad esso Offizio, accioche non s'introducesse un abuso spesso tentato dà gl'Inquisitori, di voler soli poter far giustizia contra li suoi Ministri, e contra chi una volta è essaminato in quell'Offizio, e punire tutti quelli che li offendono, per qual causa esser si voglia: Imperoche con quella clausula, Per operazioni spettanti à quell'Offizio, si rimuove ogni difficoltà. Se alcuno offenderà Ministro di quell'Offizio, non doverà essere compreso, mà di ciò giudicato al Foro ordinario, e per essere assonto il caso dell'Inquisizione, converrà che consti chiaramente l'offesa esser fatta per causa dell'Offizio.


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Discorso dell'origine forma leggi ed uso dell'Ufficio dell'Inquisizione di Venezia
di Paolo Sarpi
pagine 128

   





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