Potrà parimente alcuno, senza rispetto, convenire simili Ministri, e Testimoni al Foro ordinario per qualunque altra causa, e particolarmente ancora per la causa che si spiega nel Capitolo XXXIX.
Sapientemente fu ordinato dall'Eccellentissimo Consiglio dei dieci delli Casi occorrenti nei Castelli o Ville che fossero trattati nelle Città, come nel Capitolo XXXIV. perch'altrimente facendo s'apriva la porta à levar l'Assistenza, se gl'Inquisitori fossero potuti andare, ed havessero potuto mandare per le Ville, e Castelli à formar Processi: poiche ne haverebbono potuto formare dei secreti, e dare in tutti quelli inconvenienti, à quali rimedia l'Assistenza.
Similmente il Capitolo XXXV. necessariamente è ordinato: il quale servendo solamente per levar la competenza del Foro tra li Rappresentanti, ed essendo à favore dell'Inquisitore, che più commodamente può trattare nel luogo della sua Residenza, non occorre altra considerazione.
Sopra il XXXVI. e XXXVII. parimente non è necessario considerar altro, poiche sono per dar giusta pena alli colpevoli, laquale non può essere data dall'Offizio, ed è maggior favore della fede, quantò piu severamente li contumaci sono castigati.
Il XXXVIII. Capitolo, ch'impone la pena alli citati, od inquisiti altrove per heresia se si ritirano nello Stato, non s'intende che sia imposta per delitto, perche potrebbe anco l'inquisito o citato altrove essere punito d'altre pene; e però nell'ordinazione è riservato all'Inquisizione di darli altra pena ancora. Sogliono gl'Inquisitori avvisarsi l'un l'altro, quando gl'inquisiti dà loro sono, o vanno in altro luogo: perilche quando alcun citato, od inquisito altrove capitasse in questo Stato, sarebbe l'Inquisitore di quì avisato, e nell'Offizio si decreterebbe, che fosse retento.
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