Se questa cauzione sia giusta, o nò, è materia dà tralasciare adesso, ma solo haver considerazione, che di molto sollevamento e consolazione al misero, che si vede calonniato, quando li resta modo dà potersi sollevare col castigo de' calonniatori e falsi testimoni in altri Fori, poiche in quello non si costuma. Gl'Inquisitori non vorrebbono, che li Rei calonniati in nissun caso potessero haver ricorso ad altro Tribunale, e così scrivono nei loro libri, allegando per raggione, che l'ingiuria è fatta à quel Tribunale, alquale il falsario non hà portato rispetto, e però dà lui deve essere giudicata, e che non si può giudicare se non col Processo formato in quell'Offizio, il quale non è giusto che sia rimesso ad altri Fori. Mà pel contrario altri Dottori sentono, che non essendo la calonnia, ne'il falso testificato Heresia, non appartenga all'Inquisizione, mà al Foro ordinario superiore del calonniante, o del falso testimonio; E massime, che quelli devono esser più tosto puniti con pene temporali di taglio di Lingua, ed anco di Testa, che non dall'Inquisizione. Altri Giurisconsulti più sensati, approvando le raggioni d'ambe le parti, distinguono, che la calonnia e la falsità o puonno apparire dal Processo formato nell'Offizio dell'Inquisizione senz'altra nuova formazione, sicome quando il Testimonio (il che spesso occorre) và dà se stesso à rivocar il suo detto, e domandar perdono, ed in altri simili, che dalla sola visione del Processo notoriamente appariscono: ed in questo caso, s'aspetta al Giudizio dell'Inquisizione, e militano le raggioni de' gl'Inquisitori.
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