Romani, & specialmente nomina la parte del 1602. che leva la pretensione à gl'Ecclesiastici di appropriarsi beni possessi per virtù di diretto che habbiano in loro, restando li però il suo diretto salvo; in 2. luogo quella del 1603. dove si estende a tutto lo stato la prohibitione di fabricar chiese, & luoghi pij senza licenza; in 3. luogo, nomina la parte 1605. dove parimente si estende a tutto il Dominio la prohibitione di poter alienar in perpetuo beni stabili secolari in Eccl. in 4. luogo nomina la retentione del Canonico Vicentino & dell'Abbate di Nervesa, soggiungendo; che alcune delle sudette cose levano le ragioni che la Chiesa possiede per contratti fatti, & sono in pregiudicio della sua auttorità, & delli dritti delle Chiese, & privilegi delle persone Ecclesiastiche, levando la libertà Ecclesiastica, & tutte in danno delle anime del Doge, & del Senato, & scandalo di molti, & che quelli, quali hanno fatto tali cose, sono incorsi nelle censure & nella privatione delli feudi, da quali pene non possono esser assoluti, se non dal Pont. Rom.i rivocate pa le leggi & statuti, & restituito ogni cosa nello stato primiero, & essendo che il Doge, & Senato doppo molte paterne monitioni sue, non hà ancora rivocate le leggi, ne reso li prigioni, Egli, che a nessun modo deve sopportare, che la libertà & immunità Ecclesiastica & l'auttorità della Sede Apostolica sia violata, ad essempio de' dieci Pontefici nominati, & d'altri ancora, & di consiglio & consenso delli Cardinali, (havuto con loro deliberatione matura) ancora che li soprascritti decreti siano irriti & nulli da se, nientedimeno li dichiara per tali: & di più scommunica & dichiara & denoncia per tali, (come se fossero nominati specialmente) il Doge & Senato, quali si troveranno all'hora, & nelli tempi seguenti, insieme con li fautori, consultori, & aderenti loro, se in termini di 24. giorni dal dì della publicatione, quali assegna per 3. termini di 8. giorni l'uno, il Doge & Senato non haveranno rivocato, cassato & annullato li decreti sudetti & tutte le cose seguite da quelli, levata ogni eccettione & scusa, & notificata per tutto la cassatione, & restituito in pristino le cose fatte in virtù di quelli, il promesso di non far' più tali cose & dato ad esso Pont. conto del tutto, & consegnato con effetto al Noncio suo il Canonico & l'Abbate, dalla qual' scommunica non possino esser assoluti, se non dal Pontefice Romano, salvo che in articolo di morte, nel qual se per caso alcuno sarà assoluto, risanandosi, ricaschi nell'istessa scommunica, se non ubidira al suo commandamento per quanto potrà, & se morirà non sia sepelito in luogo sacro sin che non sarà da gl'altri ubidito alli commandamenti suoi.
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