§ 63.
Abbiamo conosciuta la giustizia temporale, che ha sua sede nello Stato, quale compensatrice o punitrice; e abbiam visto, ch'essa divien giustizia solo riguardo al futuro; imperocché senza tale riguardo ogni punizione e compensazione d'un delitto sarebbe ingiustificata, anzi sarebbe non altro che l'aggiunta di un secondo male al male accaduto, senza ragione e significato. Tutt'altra condizione si ha con la giustizia eterna, già innanzi ricordata; la quale regge non lo Stato, bensì il mondo, non dipende da umani ordinamenti, non è soggetta al caso ed all'errore, mai insicura, oscillante ed errante, bensì infallibile, ferma e sicura. Il concetto della compensazione racchiude già il tempo in sé: quindi non può l'eterna giustizia punire con determinata misura; non può, come la giustizia penale, concedere dilazioni e fissar termini, e, sol per mezzo del tempo sanando il misfatto con le cattive conseguenze di esso, del tempo aver bisogno per sussistere. La pena dev'esser qui col misfatto siffattamente congiunta, da formare tutt'uno.
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Eurip., ap. Stob. Ed. i, e. 4
(Volare penis scelera ad aetherias domusPutatis, illic in Jovis tabularia
Scripto referri: tum Jovem lectis superSententiam proferre? – sed mortalium
Facinora cœli, quantaquanta est, regia
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Stato Stato Volare Jovis Jovem
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