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      La corte ha rigettate le ripulse e le nullità di tutti: ha ammesso il minor numero di discolpe per gli altri quarantuno: per me ha rigettato tutto, a me solo ha negato tutto; per me solo non v'è difesa giudiziale. Onde io ben feci quando indirizzai le mie parole a tutti gli uomini civili; ed ora credo di ben fare se contro la decisione della corte criminale io mi appello a Dio, che è giudice di tutti i giudici, ed alla pubblica opinione in cui sta la voce ed il giudizio di Dio. Dirò quello che ho dimandato, e come la gran corte m[e] l'ha negato.
      Ripulsa. Io dicevo: Luigi Iervolino mio accusatore è un ribaldo denunziante che ha il soldo di dodici ducati il mese dalla polizia, come possono attestare i tali testimoni: ed essendo denunziante pagato la legge comanda che non gli si presti fede, e che non possa comparire a deporre nella pubblica discussione. La gran corte nella sua decisione mi ha risposto: "Rigetta la ripulsa, ed ordina sentirsi il testimone ripulsato, per tenersi della sua dichiarazione quel conto che merita". Il procurator generale nella sua nota dei testimoni a carico dà al Iervolino la qualità di denunziante; la Corte lo dichiara testimone, e non vuole ascoltar me che voglio provare che è denunziante ed è pagato. E non solo il Iervolino, ma tutta quell'altra schiuma di ribaldi, che si sono confessati agenti di polizia nelle loro denunzie scritte, che il procurator generale ha detto denunzianti, sono dichiarati dalla gran corte fiori di galantuomini, testimoni che debbono udirsi; che carità cristiana a coprirsi i difetti altrui! chi non farebbe la spia! se anche suo malgrado è dichiarato galantuomo!


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Ricordanze della mia vita
Volume Secondo
di Luigi Settembrini
pagine 356

   





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