La gran corte - sulle eccezioni di nullità di atti - osserva che l'alta polizia ordinaria, per effetto del regolamento emanato dopo la nomina della commissione suprema pe' reati di stato e di setta, attribuiti alla di lei competenza, e devoluti alla competenza della gran corte speciale, è facoltata per mezzo de' suoi agenti a compilare i processi, raccogliere tutte le pruove concernenti tali reati. Che per effetto di tali principii la istruzione di cui è parola in detta eccezione è stata compilata dai funzionari competenti, previo ordine dato dal ministro dell'interno.
Che non essendovi l'elenco delle prigioni, l'alta polizia vigila per la prevenzione, e per tutt'altro che riguarda i detenuti, e quindi ben poteva giusta le sue facoltà detenere nei castelli gl'imputati per reità di stato, tanto lo è vero che la suprema commissione di stato li deteneva negli stessi forti, e colà compilava la istruzione: essendo questa una eccezione alle regole di procedura penale.
Che ogni funzionario giudiziario porta seco la presunzione di diritto d'istruire legalmente, e coscienziosamente per la verità, e senz'alcun riguardo: e vano è tutt'altro che domanda l'accusato in dette eccezioni, che rigettare si debbono.
E rigetta tutto.
Rispetto il giudicato; ma dico a chi non lo sa che la suprema commissione nel 1846 fu abolita, i giudizi di stato e di setta furono affidati alle corte criminali, che hanno i loro regolamenti, le loro leggi legali e non eccezionali; e non si può ritener per morta la commissione e per vivi i suoi regolamenti.
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