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      Siamo di parere che non avessero voce deliberativa che i grandi signori; che i giureconsulti e gli scrivani non fossero chiamati alle assemblee dello stato che per giovare al loro signore col consiglio, comecchè, istruiti assai più degli altri intorno alle cose della legge, potessero avervi una maggior influenza: supponghiamo ancora che i cittadini si riunissero in queste assemblee per dar maggiore autenticità agli atti pubblici, perchè i testimonj e le parti si trovassero più facilmente, e perchè più facilmente in tanto numero si avessero uomini istruiti intorno ad ogni legge, i quali servissero d'arbitri ne' processi, qualunque si fosse il codice nazionale che le parti dichiaravano d'avere adottato.
      Bel privilegio avevano le nazioni settentrionali conservato ai cittadini, la libera scelta di sottomettersi alle leggi de' loro maggiori, o pure a quelle che trovassero più conformi alle proprie nozioni di giustizia e di libertà. Presso i Lombardi trovavansi in vigore sei corpi di leggi; la legislazione romana, lombarda, salica, ripuaria, allemanna e bavara; e le parti nell'incominciar de' processi dichiaravano ai giudici che vivevano, e volevano essere giudicate secondo la tale o tal altra legge(83). La stessa facoltà della scelta fu accordata ancora ai Romani quando il loro ducato venne riunito alla monarchia dei Carlovingi. «Noi vogliamo, dichiara l'imperator Lotario, che il popolo romano venga interrogato sotto qual legge vuol vivere; che ognuno viva in appresso secondo la legge che avrà professata; che ne siano avvertiti i cittadini e lo sappiano i giudici, i duchi ed il rimanente del popolo»(84).


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Storia delle repubbliche Italiane dei secoli di mezzo
Tomo I
di Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi
1817 pagine 281

   





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