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      Vero è, quanto ai viveri, che i soldati introdussero ben tosto la costumanza di farli somministrare dalle campagne e dalle province che attraversavano; costumanza che divenne in seguito un diritto conosciuto sotto il vocabolo di fodero(93), il quale fu limitato nel trattato di pace di Costanza. Ogni uomo libero che ricusava di raggiungere l'armata incorreva nella multa di sessanta soldi (trentasei once d'argento), e non avendo di che pagarla, veniva ridotto in ischiavitù(94).
      Quantunque tutti gli uomini liberi dovessero recarsi all'armata, e che nelle pressanti circostanze la legge non eccetuasse che un solo maschio per ogni famiglia che n'avea più d'uno, il quale doveva ancora essere il più debole(95); pure le armate erano d'ordinario, poco numerose. Forse la legge era male eseguita; forse il numero degli uomini liberi era assai limitato, sia rispetto al numero degli schiavi e dei villani che non prestavano servizio militare, come rispetto agli uomini troppo poveri per mantenersi il cavallo, per cui univansi due o tre famiglie per darne uno: finalmente può ancora supporsi che non si tenesse conto delle milizie a piedi delle città, quantunque facessero parte delle armate.
      Il nome di soldato si dava esclusivamente al cavaliere, il quale doveva essere coperto di pesante armatura; doveva portar un caschetto, la collana, la corrazza, stivaletti di ferro, ed un largo scudo. Combatteva colla lancia, colla spada, collo stocco e coll'ascia, che la cavalleria in appresso abbandonò. Il cavaliere, il giorno della battaglia, montava il cavallo di battaglia; ma nelle marcie servivasi del palafreno, che lasciava in mano dello scudiere quando doveva battersi.


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Storia delle repubbliche Italiane dei secoli di mezzo
Tomo I
di Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi
1817 pagine 281

   





Costanza