Crediamo di non iscostarci dal nostro argomento, prendendo qui ad esaminare in un modo più esteso i saggi di costituzione che si fecero in Italia, sotto i loro rapporti colla proprietà, e cercando di riconoscere nell'attenta considerazione di questi rapporti i veri principj dell'ordine sociale.
Ma prima di tutto conviene rimuovere una distinzione, o a dir meglio una disputa di parole, intorno alla quale si è molto insistito per uniformarsi alle idee popolari d'ogni secolo, benchè le cose e le idee rappresentate da questi diversi vocaboli fossero precisamente le medesime. Nell'età di mezzo si parlava dei diritti esclusivi dei nobili; oggi di quelli dei proprietarj delle terre: con questi due vocaboli, talvolta in opposizione l'uno coll'altro, s'intese però sempre la stessa classe di persone. Di questa classe si formò sempre un'idea composta; e l'autorità ed il credito che si volle confidarle furono sempre il risultamento di due diverse attribuzioni ch'ella riunisce. L'idea d'una fortuna, che non può venir meno, affatto inseparabile dalla sorte della patria, si unì alla speranza della perpetuità ed all'idea d'una più accurata educazione, di sentimenti più elevati, d'uno spirito di famiglia, di uno spirito di corpo attaccato all'onore di lontane memorie.
Il legislatore de' secoli di mezzo non aveva considerata la nobiltà come separata dalle sue proprietà territoriali; non aveva supposto che fosse una prerogativa soltanto inerente al sangue, che non si potesse acquistare col merito, o ancora più semplicemente colla mutazione della ricchezza mobiliare nell'immobiliare.
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