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      I testimonj, lungi d'essere confrontati coll'accusato, non gli si nominavano nè pure, levandosi dalle loro giurate deposizioni tutto quanto poteva contribuire a fargli conoscere; di modo che la testimonianza giuridica si cambiò in una perfida delazione, in un vile spionaggio. Effettivamente il consiglio de' dieci cominciò dopo quest'epoca a pagare migliaja di delatori per sopravvegliare e talvolta calunniare la condotta di tutti i cittadini; ed allora ebbe cominciamento quell'arte perniciosa de' moderni governi, che venne indicata col mascherato nome di polizia. La condanna ed il supplicio erano d'ordinario tenuti segreti come la procedura. Il consiglio non rispondeva delle sue sentenze nè della sua condotta a veruna magistratura della repubblica; non eravi appellazione che allo stesso consiglio, il quale colla prima sentenza si obbligava spesso a non rivedere la pronunciata sentenza. In conseguenza dichiarava talvolta che non accorderebbe grazia al colpevole se non dopo passati alcuni anni, o senza la maggiorità di due terzi, di tre quarti, di cinque sesti di suffragi, maggiorità spesse volte impossibile ad ottenersi304.
      Il consiglio dei dieci, fin quasi dalla prima sua istituzione, si arrogò la suprema direzione della repubblica; riunì i poteri fin allora divisi, diede un centro all'autorità ed una irresistibile potenza alla volontà direttrice del governo. Per dirlo in una parola, stabilì il despotismo e non conservò che il nome della libertà. D'altra parte ebbe le qualità di un governo fermo, vigilante, che con profonda politica concepiva i suoi progetti e gli eseguiva con una irremovibile costanza.


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Storia delle repubbliche Italiane dei secoli di mezzo
Tomo IV
di Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi
1817 pagine 288