III. Saranno pure rispettate le proprietà e le persone di tutti i Cittadini indistintamente, e per conseguenza non potrà alcuno farsi lecito di usare de' termini che possono in qualunque maniera indicare divisione di partito e di sentimenti.
IV. In conseguenza di queste massime regolatrici riesce disgustoso all'Amministrazione provvisoria di vedere che molte persone abbiano abbandonata la loro patria, e quindi per espresso ordine del sullodato Primo Console diffida chiunque si è allontanato dalla patria stessa di doversi restituire al più presto a misura della lontananza in cui ciascuno si troverà al tempo della pubblicazione del presente: eccettuati però quelli che avrebbero prese le armi contro la repubblica Cisalpina dopo il trattato di Campo Formio, dovendo questi ritenersi come traditori e nemici della patria.
V. Dovendosi poi considerare come non avvenute le leggi promulgate dal giorno dell'invasione delle truppe austriache fino al glorioso ritorno delle armate francesi per essere stato questo dominio riconosciuto libero, ed indipendente dalla maggior parte delle Potenze d'Europa e dallo stesso Imperatore, in forza del surriferito trattato di Campo Formio, restano perciò tolti tutti li sequestri posti sopra li fondi, che per diritto di proprietà e legittimo acquisto appartenevano dapprima a ciascun legittimo acquirente, qualunque siasi il titolo del fatto sequestro.
VI. Non dovranno d'ora innanzi avere corso alcuno le cedole di banco di Vienna sparse in questo Stato nè alle casse pubbliche nè per contratti fra privati.
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