Le parti contraenti si obbligano a compire quanto essi possono aver di debito per fondi loro prestati dai detti particolari o dagli stabilimenti pubblici dei detti paesi, ed a pagare o rimborsare ogni rendita stabilita a loro profitto sopra ciascuna di esse. In conseguenza di che si è espressamente riconosciuto che i proprietarj delle azioni del banco di Vienna divenuti francesi continueranno a godere del benefizio delle loro azioni, e avranno gl'interessi scaduti o da scadere, non ostante ogni sequestro ed ogni deroga, che saranno riguardati come non accaduti, specialmente la deroga risultante da ciò che i proprietarj divenuti francesi non hanno potuto fornire li 30 e li 100 per 100 domandati agli azionisti del banco di Vienna da S. M. l'Imperatore e Re.
Art. 10. Le parti contraenti faranno egualmente levare tutt'i sequestri che fossero stati messi a motivo di guerra sui beni, diritti ed entrate di S. M. l'Imperatore o dell'Impero nel territorio della Repubblica Francese, e dei cittadini francesi negli Stati della detta M. S. o dell'Impero.
Art. 11. Il presente trattato di pace, e specialmente gli articoli 8, 9, 10 e 15 seguente, è dichiarato comune alle repubbliche Batava, Elvetica, Cisalpina e Ligure.
Le parti contraenti garantiscono vicendevolmente l'indipendenza delle dette Repubbliche, e la facoltà ai popoli che le abitano di adottare quella forma di governo che i detti popoli giudicheranno convenevole. Art. 12. S. M. I. E R. RINUNCIA PER SÈ, E PER I SUOI SUCCESSORI IN FAVORE DELLA REPUBBLICA CISALPINA A TUTTI I DIRITTI E TITOLI PROVENIENTI DA QUESTI DIRITTI, CHE S. M. POTREBBE PRETENDERE SUI PAESI CHE POSSEDEVA AVANTI LA GUERRA, E CHE AL PRESENTE GIUSTA L'ARTICOLO VIII DEL TRATTATO DI CAMPO-FORMIO FANNO PARTE DELLA REPUBBLICA CISALPINA, LA QUALE POSSEDERA' I DETTI PAESI IN TUTTA SOVRANITA' E PROPRIETA' CON TUTTI I BENI TERRITORIALI CHE NE DIPENDONO.
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