Art. 13. S. M. I. e R. tanto in suo nome come a nome dell'Impero Germanico conferma l'adesione giā data col trattato di Campo-Formio alla riunione degli inaddietro feudi imperiali alla Repubblica Ligure, e rinuncia a tutti i diritti e titoli provenienti da questi diritti sui detti feudi.
Art. 14. Conformemente all'articolo 11 del trattato di Campo-Formio, la navigazione dell'Adige, il quale serve di confine tra S. M. I. e R. e la Repubblica Cisalpina, sarā libera, senza che l'una parte e l'altra non possano stabilirvi alcun pedaggio, nč tenervi alcun bastimento armato in guerra.
Art. 15. Tutti i prigionieri di guerra fatti dall'una parte e dall'altra, come pure gli ostaggi levati o dati durante la guerra, che non saranno ancora stati restituiti, lo saranno in 40 giorni, cominciando da quello della segnatura del presente trattato.
Art. 16. I beni stabili e personali non alienati di S. A. R. l'Arciduca Carlo, e degli eredi della fu S. A. R. Sig. Arciduchessa Cristina, che sono situati nei paesi ceduti alla Repubblica Francese, saranno loro restituiti a condizione di venderli nello spazio di 3 anni.
Lo stesso sarā dei beni stabili e personali delle LL. AA. RR. l'Arciduca Ferdinando e Madama l'Arciduchessa Beatrice sua sposa nel territorio della Repubblica Cisalpina.
Art. 17. Gli articoli 12, 13, 15, 16, 17 e 23 del trattato di Campo-Formio sono particolarmente richiamati per essere eseguiti secondo la loro forma e tenore come se fossero inseriti parola per parola nel presente trattato.
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