N.° IV.
Eccellenza!
Ogni qualvolta lamentevoli circostanze percuotono la popolazione, crede il Collegio Municipale debito suo farne soggetto di rimostranza all'autorità che ci regge, onde vengavi posto riparo. Nè crederebbe servire al proprio mandato che tiene e dalla cittadinanza e dal sovrano, se mancasse in ciò di quella solerte vigilanza, di quell'affetto al buon ordine, di quel desiderio ridotto in atto, che tutto collima alla tranquillità, alla pace. Egli è perciò che la rispettosa Congregazione Municipale non dubita far presente all'E. V. quale funesto effetto generi negli animi dei cittadini tutti il nessun rispetto che vien adoperato verso la personale sicurezza col sistema ormai adottato delle improvvise deportazioni. Poichè qual legge mette in diffida il suddito di tal genere di pena? a qual delitto vien essa applicata? Nessun atto della Sovrana Maestà è o fu giammai promulgato che determini gli estremi di tale procedura, sicchè possa il cittadino imputare a sè medesimo se di tale penalità venga afflitto. Se nei cittadini havvi delitto o mancamento alcuno, perchè non si consegnano ai tribunali per il regolare processo? È forse pietà l'attribuire una pena che si direbbe minore a quella dal Codice comminata per le loro colpe? Chi ne sarà persuaso senza procedimenti? Si proceda dunque, si sentenzii se delitto esiste, e se dappoi la Clemenza Sovrana in luogo di un carcere rigoroso infliggerà una deportazione, sarà tale atto benedetto qual grazia, mentre attualmente è imprecato come arbitrario abuso di autorità. L'E. V. è testimonio quale favorevole effetto avesse prodotto il proclama vicereale del 9 gennajo: come se si fosse in quelle vie progredito, a poco a poco poteva sperarsi un rallentamento nello spirito pubblico, una remissione dal sentimento di alienazione d'animo.
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Collegio Municipale Congregazione Municipale Sovrana Maestà Codice Clemenza Sovrana
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