Ciò ha pur luogo per quelle riunioni in luoghi pubblici o privati, nelle quali si rende manifesta una tendenza ostile al detto ordine, per ciò, che per massima notoria vi si ammettono soltanto persone conosciute come addette ad un dato partito, o altre se ne escludono del partito contrario.
Lo stesso vale se taluno con intenzioni sovversive dell'ordine tenta di limitare l'altrui libertà individuale con minacce, scherni, rampogne od ingiurie.
Il divieto di tali azioni può ordinarsi dalle Autorità di Polizia secondo le occorrenze, oa) mediante ingiunzione da farsi al solo incolpato; ovvero
b) pubblicando il divieto per tutto un luogo, Distretto o Provincia, come obbligatorio per tutti.
In ambedue i casi si aggiunge al divieto una comminatoria.
Nel primo caso a) la pena comminata consiste:
1.° in una multa che può giungere fino alle diecimila lire austriache a vantaggio della Casa di ricovero o d'altra Causa pia del luogo;
2.° nell'allontanamento dal luogo dove si commise la contravvenzione, senza alcuna limitazione intorno a quello dell'ulteriore dimora;
3.° nel confinare chi si è reso colpevole della contravvenzione in un dato luogo del Regno Lombardo-Veneto o fuori di esso, sotto sorveglianza della Polizia;
4.° nell'arresto, nella misura stabilita dal § 89 della II parte del Codice penale;
5.° trattandosi di persone che non hanno la sudditanza Austriaca, senza riguardo al tempo di loro dimora negli Stati Austriaci, nello sfratto da tutte le Provincie della Monarchia.
Quale di queste pene debba applicarsi nei singoli casi, dipende dalle circostanze e dall'essere più o meno pericoloso il contravventore, per lo che senza voler istabilire una progressione, se ne rimette la decisione alle Autorità di Polizia.
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