§ 1.
Ha luogo il giudizio statarioa) Contro chi, dopo la pubblicazione della presente legge nel Regno Lombardo-Veneto, provoca, istiga, o tenta di sedurre altri, benchè senza effetto, al delitto di alto tradimento contemplato dal § 52 lett. b della Parte I. del Codice penale, ovvero al delitto di sollevazione o a quello di ribellione (§ 61 e 66 della Parte I. del Codice penale), quando vi sia congiunta l'intenzione di alto tradimento.
b) Contro chi colla stessa intenzione, ovvero durante una sollevazione o ribellione scoppiata per qualunque motivo, si oppone con vie di fatto alla forza armata, o commette violenze contro funzionarj pubblici, contro persone rappresentanti qualche magistratura, o contro una guardia.
c) Contro chi si associa con mano armata ad una sommossa popolare od ammutinamento, e richiamato dall'autorità o dalla forza armata a staccarsene, non presta pronta ubbidienza, e viene arrestato durante la sollevazione o ribellione con armi o altri stromenti atti ad uccidere.
d) Contro chi suscita una sommossa popolare sia con pubblici discorsi atti ad ispirare avversione contro la forma di Governo, l'amministrazione dello stato o la costituzione del paese, sia con altri mezzi a ciò diretti (§ 57 della Parte I. del Codice penale), o prende parte attiva ad una sommossa popolare suscitata con tali mezzi.
e) Contro chi si fa reo della grave trasgressione di polizia del tumulto.
§ 2.
In tutti questi casi il giudizio statario si terrà dal Tribunale Criminale ordinario del luogo, in cui fu commesso il reato, e dovrà istruirsi dal medesimo tostochè avrà avuto notizia dell'avvenuto, senza attendere un ordine dell'autorità superiore o senza che sia d'uopo d'una preventiva pubblicazione.
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