Manca quindi a di lui carico ogni responsabilità penale.
Il Girardi Emilio, arrestato insieme al Romussi, è redattore del Secolo, e sebbene militi nel campo repubblicana, non risulta peraltro che abbia tenuto pubbliche conferenze ed abbia in qualsiasi modo fatto propaganda delle teorie che professa, e non sarebbe coinvolto in alcun delitto.
Considerato che dietro le risultanze sopra indicate gli imputali Callegari, Castelnuovo, Cerchiai, Gabrielli e Gruppiola, sarebbero incorsi nei delitti previsti dagli articoli 190, 248 e 252 del Codice penale - gli imputati Baldini, Fraschini e Invernizzi nel delitto previsto dall'articolo 248 - gli imputati Chiesi, Federici, Lattici, Cermenati, Seneci e Romussi nei delitti previsti dagli articoli 64, 77, 118, 120, 134, 246, 248 e 252 del Codice penale ed articoli 1 e 2 della Legge 19 luglio 1894 N. 315 - l'imputato Oppizio nei delitti previsti dagli articoli 190 e 247 del Codice penale - gli imputati Zavattari, Lazzari, Gatti, Ghiglione, Valera, Valsecchi, Del Vecchio e Kuliscioff nei delitti previsti dagli articoli 118, 120, 135 e 246 del Codice penale - e l'imputato Don Albertario nei delitti previsti dagli articoli 118, 120, 135, 246 e 247 suddetto e dagli articoli 1 e 2 della Legge 19 luglio 1894, N. 315.
Considerato che in forza dei Bandi pubblicati dal R. Commissario Straordinario in virtù dei pieni poteri accordatigli con R. Decreto 7 maggio 1898 spetta a questo Tribunale Militare di Guerra la competenza a giudicare gli individui suddetti pei delitti a ciascuno di essi imputati;
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