PER QUESTI MOTIVI
dichiara non farsi luogo a procedere contro l'ingegnere Giuseppe De Franceschi e contro il professore Emilio Girardi pei delitti ad essi rimproverati ed ordina la loro scarcerazione quando non debbano rimanere detenuti per altre cause.
Pronuncia l'accusa contro:
Callegari Sante, Castelnuovo Umberto, Cerchiai Alessandro, Gabrielli Alfiero e Gruppiola Francesco Giuseppe; pei delitti previsti dagli articoli 190, 248 e 252 del Codice penale per essersi associati in più di cinque persone onde commettere delitti contro l'ordine pubblico, le persone e le proprietà e per aver usato violenze contro gli agenti della forza armata commettendo altresì fatti diretti alla guerra civile.
Contro:
Baldini Domenico, Fraschini Giuseppe e Invernizzi Pietro; per il delitto previsto dall'articolo 248 per essersi associati in più di cinque persone onde commettere delitti contro l'ordine pubblico, le persone e le proprietà.
Contro:
Chiesi Gustavo, Federici Bortolo, Lallici Stefano, Cermenati Ulisse, Seneci Arnaldo e Romussi Carlo; pei delitti previsti dagli articoli 64, 77, 118, 120, 134, 246, 248, 252 Codice penale degli articoli 1 e 2 della Legge 19 luglio 1894, N. 315, perchè allo scopo finale tra loro concertato e stabilito di mutare violentemente la costituzione dello Stato e la forma di Governo e far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato, si associarono fra loro ed altri, e coll'istituire e dirigere circoli, comitati, riunioni o leghe di resistenza con discorsi e conferenze pubbliche o private e con scritti pubblicati per mezzo della stampa, furono causa diretta ed immediata della insurrezione, e cooperarono così efficacemente con tali mezzi di istigazione alla guerra civile, ai saccheggi ed alle devastazioni che ebbero luogo in Milano nei giorni 6-7-8-9 maggio ultimo decorso.
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