CAPITOLO X
Che nel fare i contratti si potrá parlare a libre ed once di oro puro coniato ed a ducati o a scudi; e parimente si potrá dire a libre ed once d'argento di coppella coniato ed anco a lire, soldi e denari.
Dalle cose sin qui dette manifestamente si conosce che in tutti gli instromenti e contratti, o publici o privati, che si faranno da ora inanzi, i notai ed i contraenti potranno ridurre e concludere la somma del credito o debito a peso di oro puro o di argento fino coniato, nel modo che per le tariffe appieno vien dichiarato; e sará cosa facilissima da fare. E per essempio dico: s'alcuno si creerá debitore di ducati novantasei, quali peseranno una libra di oro di finezza di denari 24, cioè puro, costui sará tenuto pagare once 12 di pur'oro coniato o in ducati o in altra sorte di monete d'oro, nelle quali vi siano le dette once 12 d'oro puro; e se il creditore si contenterá di accettare in sodisfazione monete d'argento, si dee considerare che 12 via 12 fanno la somma di 144, e cosí once 144 d'argento di coppella coniato (ancorché accompagnato come nelle tariffe) saranno il giusto pagamento del debito giá detto; e se pur si volesse parlare a lire, conciosiaché il ducato valerá lire 9 d'imperiali, si può dire che col detto argento coniato in qualsivoglia sorte di monete, che valeranno lire 864, si pagherá il suddetto debito delli ducati 96, e si potrá anco in qualunque pagamento parlare a lire, soldi e denari; perché, quando si fará la numerata, o di monete d'oro o d'argento, si dovrá sempre intendere che in esse vi sia la quantitá in peso del puro e del fino che veramente esser vi dovrá, secondo la real forma e come nelle tariffe.
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