CAPITOLO XI
Come i prencipi potranno affittare le loro entrade a libre di oro puro e di argento di coppella coniati.
Per quanto ho narrato sin qui doversi osservare nelli contratti de' privati, si mostra anco il modo col quale i prencipi potranno affittare i loro dazi ed entrade; imperoché, sí come essi diceano voler affittare a ducati, scudi o lire, potranno anco dire a libre ed once di pur'oro e d'argento di coppella coniati, ed in quelle sorti di monete figurate nelle tariffe e come loro piú piacerá; e cosí tutti li pagamenti saranno sempre fatti senza differenza in parte alcuna: cosa che finora non si è mai potuta fare per la varietá delli rotti, che sono nelle monete giá fatte con diversi partimenti ed ordini non conformi in universale. Ed anco, nel numerare le monete a lire, soldi e denari, conosceranno il giusto peso dell'oro e dell'argento ch'avranno ricevuto. E come, per essempio, se il prencipe volesse affittare alcun dazio per scudi 99 da lire 8 d'imperiali l'uno, quali fanno la somma di lire 792, potrá dire voler affittare per once undeci d'oro puro coniato; ed il simile sará se volesse affittarlo per lire 792 in tanta moneta d'argento, perché potrá dire per once 132 d'argento di coppella coniato, quale, apprezzato a lire 6 per oncia, fa la detta somma di lire 792; e cosí sará d'ogni altra sorte di scudi o ducati o di monete d'argento, e come nelle tariffe si contiene. E perciò sará ben lecito ch'essi prencipi siano i primi a far osservare le vere regole ed ordini reali in queste poche carte annotati.
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