Ma ben ritrovo che tutte le altre cose ed opere, cosí d'oro e d'argento come d'ogni altra sorte di metalli o d'altre materie che siano lavorate (per esser cose particolari e non generali, rispetto al maneggio dell'oro e dell'argento coniato), ora si contrattano compresi in esse i valori o prezzi delle loro fatture, ed ora non compresi e secondo i patti de' contraenti; ma non si contrattano per sempre comprese le dette fatture con certezza e fermezza, come si fa e si usa delle monete. E per essere dunque essi oro ed argento ridotti in monete (com'ho detto) per uso generale e universale, in quanto al loro essere principale e finale, però il maneggio di esse debb'esser tale che restino per sempre nel loro giusto essere per uso publico, e non che siano guaste e fose da una provincia all'altra, e da una cittá all'altra, e nel modo che sinora è stato fatto. E per mostrare questa veritá circa dette fatture, cioè che non si cavano dal corpo delle opere fatte di metalli, addurrò per ora questo essempio di una sorte di metallo, oltre gli altri descritti nel capitolo XXIX. S'alcuno vorrá far fare piatti o altre opere simili di stagno, si sa esser necessario che compri lo stagno, quando che non ne abbia del suo da far lavorare, e poi paghi la mercede della fattura al maestro che lo lavorerá: qual mercede non sará cavata dall'istesso stagno cosí lavorato, ma sará pagata da chi l'averá fatto lavorare. Il simile avverrá a chi porrá oro o argento in zeca per farlo coniare; percioché pagherá le fatture del suo proprio, o con oro o argento avanzato al zechiero nel compartire e fare le monete, overo che pagherá di quegli istessi danari levati di zeca o d'altri, overo d'altre robbe, secondo che tra loro sará convenuto.
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