, " 72 , " 48, " 1 " 8, " 4, " 48, " 8, " 6, " 48
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CAPITOLO XX
Discorso sopra le dette tariffe, nel quale anco si mostra l'ordine che si dovrá tenere per fare i conti giusti delle monete d'oro giá fatte, che si troveranno essere piú leggiere o piú grevi di peso delle contenute in esse tariffe.
Col mezo delle suddette tariffe si vede l'ordine e la regola vera, con la quale si hanno a fare in tutte le zeche le monete d'oro. E quanto a quelle che sinora sono state fatte, dico che, quando i ducati si troveranno essere alla finezza e peso in dette tariffe contenuto, non occorrerá far altro; ma, quando si troveranno essere o piú leggieri o piú grevi di quest'ordine, essi si dovran pagare e ricevere in questo modo, cioè: che per ogni grano, tanto di calo quanto di crescimento, si sconteranno o si faranno buoni soldi 2 e denari 6. E parimente per ogni denaro a peso, lire tre, e per ogni oncia, lire settantadue imperiali. Si potrá anco tolerare questa tassa di soldi 2 e denari 6 per grano negli scudi, che fossero piú leggieri o piú grevi di quelli da 113-1/7 o da 99 overo da 132 alla libra, cioè sino alla somma di grani 12; conciosiaché grani 12 sono solamente grani undeci di pur'oro, e ciò è cosa di poco momento per farvi altra tassa, quanto sia dalli detti 12 grani in giú. Ma, quando la quantitá della leggerezza o grevezza ascendesse sino alla somma di grani 24, essi sono solamente grani 22 di oro puro, e similmente denari 24 a peso sono denari 22 di pur'oro; e cosí dei bisilachi, che grani 24 saranno grani 16 di dett'oro, e denari 24 saranno solamente denari 16; e parimente si potrá cosí fare d'ogni altro oro giá coniato d'altre finezze.
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