E si dee venire in questa considerazione: che quelli, che hanno fatto le spese per cavare e trovare i detti preziosi metalli, non hanno finito di fare tutte le spese necessarie intorno di ciò, sinché essi non li avranno ridotti in danari a loro spese; perché, essendo cosí coniati, il tutto vien fatto solamente, com'è detto, per loro particolare interesse: e, quando tutto ciò fosse osservato, ne succederebbe che questa particolare azione passerebbe poi in beneficio pubblico ed a pubblica comoditá. E che ciò sia il vero, ditemi, per vostra cortesia, che obbligo devono avere quelli che ricevono li danari a coloro che ad essi li pagano, sebbene anche li avessero fatti fare a loro spese? Certamente, si può dire, nessuno; perciocché o che li ricevono in pagamento per un qualche loro credito, ovvero per un qualche contratto di mercanzia o case o terreni o altre cose ad essi vendute. E, quando tali danari sono poi passati per varie e diverse mani, che obbligo hanno d'avere quegli ultimi, che gli hanno ricevuti, a coloro che li fecero fare? Veramente niuno, perché il piú delle volte e quasi sempre avviene che essi non conobbero, né meno viddero mai coloro che li fecero fare. Adunque si ha da concludere e dire che le fatture delle monete devono esser pagate da coloro che vogliono far ridurre in danari i propri ori ed argenti, siano di qualunque sorta si vogliano, o dalle miniere, o per averli ricevuti cosí grezzi o in massa in contraccambio di alcune robe o mercanzie, o avuti per ereditá, ovvero in qualunque altro modo si voglia; perciocché essi subentrano e restano in quell'obbligo, nel quale era il primo che li cavò dalla miniera.
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