L'origine di una così feroce invenzione oltrepassa i confini della erudizione, e verosimilmente potrà essere tanto antica la tortura, quanto è antico il sentimento nell'uomo di signoreggiare dispoticamente un altro uomo, quanto è antico il caso che la potenza non sia sempre accompagnata dai lumi e dalla virtù, e quanto è antico l'istinto nell'uomo armato di forza prepotente di stendere le sue azioni a misura piuttosto della facoltà che della ragione. Io prescindo dal risguardare la legislazione dei libri sacri, come la legge dettata dall'autore stesso della natura a una nazione di cuor duro; e considerando unicamente quel monumento come il più antico testimonio che sia a nostra notizia de' costumi de' secoli remoti, osservo che nel sacro testo nessuna menzione vi si fa della tortura; che anzi nel prescrivere le pratiche da usarsi co' rei si vuole la strada della convinzione co' testimonj, né si esige la confessione del reo. Veggasi il Deuteronomio al Cap. XIX num. 10. "Non si sparga il sangue innocente su questa terra, che Dio ti darà da abitare, acciocché tu non sia reo di sangue". Ed al num. 16 viene ordinato il modo onde provare i delitti, cioè coi testimonj, e si prescrive che "un solo testimonio non valga, qualunque sia il delitto, di cui si tratti, ma che due o tre testimonj facciano la prova completa". E un calunniatore "dovrà comparire coll'accusato in faccia a Dio e de' sacerdoti e giudici, i quali diligentissimamente scandaglieranno entrambi, e trovata la calunnia la puniranno della stessa pena che era dovuta al delitto falsamente imputato". Tale fu la legislazione criminale del popolo ebreo, dove il delitto si provò co' testimonj, e la contraddizione fra l'accusatore e il reo con una diligentissima ricerca dei giudici, non mai cogli spasimi della tortura.
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Deuteronomio Dio Dio
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