No, non si dica che i Milanesi sieno una eccezione odiosa della regola.
XV. Alcune obbiezioni che si fanno per sostenere l'uso della tortura
Ma come costringeremo noi a rispondere un uomo, che interrogato dal giudice si ostina al silenzio, se non abbiasi il mezzo di costringerlo coi tormenti? Gl'Inglesi medesimi, che si citano per abolire la tortura, in tal caso la costumano. Ma a ciò si risponde, che è vero che gl'Inglesi nel solo caso in cui si ricusi di rispondere al giudice, usano "la pena forte e dura" siccome essi la chiamano, la quale termina colla morte, lasciando cadere un pesantissimo sasso a schiacciare intieramente il contumace; ma questa non può chiamarsi tortura, ma bensì supplizio, al quale talvolta preferirono alcuni di soccombere, anzi che essere giudicati rei di un delitto che portasse la confisca de' beni, oltre la morte; essendo che le leggi del regno non permettono che il fisco si approprj i beni di chi morì colla "pena forte e dura", e in tal guisa l'amore de' congiunti indusse alcuni a preferire il silenzio e questa pena. Si dice di più, che forse gl'Inglesi hanno conservato una porzione dell'antica barbarie col non abolire anche la "pena forte e dura", poiché se nelle liti civili le leggi condannano il contumace reo a seconda delle ricerche dell'attore, bastava portare alle procedure criminali quello stesso metodo, e riguardando il contumace a rispondere come reo confesso condannarlo a norma delle leggi; cosi sarà tolta ogni necessità di tormentare o chi non risponde, ovvero chi non risponde a proposito.
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