Ivi si presentavano i due combattenti coi loro patrocinatori. Interrogavano questi il giudice s'egli ivi risedesse affine di giudicare la lite col duello, e il giudice rispondeva che appunto ivi a tal fine si era collocato. Il patrocinatore del pretendente ad alta voce chiedeva la cosa per cui doveva farsi il duello; e ad alta voce il patrocinatore opposto la negava. Indi s'accostavano i due combattenti al giudice; e ciascuno di essi con giuramento affermava essere vero e giusto ciò che dal suo patrocinatore erasi detto. Il giudice poi faceva che giurassero entrambi, che non si presentavano al cimento con alcuna forza d'erbe, di parole o di maleficio; il che fatto, davansi loro lo scudo e le armi. Questa cerimonia a un di presso così facevasi in tutta l'Europa in quel secolo. V'erano ancora altri giudizi di Dio; quello del ferro rovente da portarsi nella mano nuda non era permesso in Milano: illud autem scire opportet quod ferventis ferri judicium in nostra civitate non admittitur, licet in quibusdam locis jurisdictionis domini archiepiscopi secus obtineat553; così nei nostri Statuti di quei tempi. Bensì era ammesso il giudizio di Dio coll'acqua fredda, e questo da noi non era punto crudele; poiché si prendeva un fanciullo, e con una fune, senza pericolo, si tuffava nell'acqua; e immergendosi il fanciullo, che tosto s'estraea, il reo era assoluto.
Finalmente vorrei poter dare un'idea della coltura nostra verso quell'età; ma le notizie non erano copiose in nessuna parte dell'Europa.
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