E riunziarono al beneficio della nuova costituzione e della lettera del Divo Adriano e di qualunque altro aiuto col quale in alcun modo potessero difendersi per mezzo dell'uso e della legge e dello statuto e di qualunque ordinamento fatto o che farsi in avvenire potesse o si facesse; ma in qualunque tempo possano con effetto essere convenuti, non ostanti alcune ferie né le loro dilazioni fatte o da farsi. E promisero come sopra il detto podestà, e questi consiglieri, e sapienti, che né il podestà né alcuno de' predetti darà in alcun modo né con alcun sotterfugio, anche consenzienti questi arciprete e canonici, alcuna altra cosa in luogo di quel calice, fuori del predetto calice; ma daranno lo stesso calice speciale, intero con tutte le sue pietre e gemme senza alcuna diminuzione. Ed ivi il detto signore G. di Montelungo, legato della Sede apostolica, coll'autorità della sua legazione e per volontà dello stesso podestà e dei segretari, e consiglieri, e sapienti predetti, essi tutti e il consiglio comunale, dal termine infrascritto in avanti, assoggettò e sottopose al vincolo della scomunica adesso per allora, se le cose predette come sopra mantenute non fossero per quel termine; eccettuato il podestà predetto. Alla osservanza delle quali cose e maggiore loro confermazione i predetti segretari, e consiglieri, e sapienti sopranominati giurarono corporalmente, toccando i sacrosanti Evangeli, tutte le cose sopranotate, e di osservare e fare, e fare osservare dal comune di Milano ciascuna delle cose predette.
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Divo Adriano Montelungo Sede Evangeli Milano
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