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      Et tu ab ejusmodi delictis malefactores se abstineant, volumus quod accusatoribus, seu denuntiatoribus ipsorum delictorum, cum bonis tamen inditiis, satis fiat pro qualibet vice, et teneantur secreti, de ducatis decem auri, ex et de bonis delinquentis, quam satisfactionem volumus per te et successores tuos fieri debere, omni exceptione et contradictione cessante. Scribimus etiam super hoc d. Bartolomeo Cacciae, capitaneo justitiae hujus civitatis, cumquo volumus habeas intelligentiam in fieri facendis proclamationibus praedictis - Mediolani, die XVIII oct. 1447.
     
      (I capitani e difensori della libertà dell'illustre ed eccelsa comunità di Milano. Diletto nostro. Affine di consolidare, aumentare, condecorare questo desiderabile stato della libertà che abbiamo ricevuta, reputiamo non tanto convenevole, quanto necessario, il coltivare il decoro delle virtù, l'abbominare le brutture dei vizi; perciocché in questo modo e grati ci mostreremo a Dio del ricevuto donativo, e dalla di lui onnipotenza sperare potremo più liberale accumulamento di grazie. Riflettendo noi adunque quanto sporco e detestabile, quanto orrendo sia il delitto da non nominarsi della sodomìa, e reputando che la impunità genera un incentivo, e i già infetti di quel vizio suole rendere peggiori, deliberammo e confermammo di nostro avviso con durevole decreto, di non volere più in alcun modo tollerare questo esecrabile e rovinoso eccesso. Sebbene adunque sembri che a ritrarre da questo sceleratissimo delitto coloro che macchiati ne sono, ed a fare che più in avvenire non cadano in simile delitto, bastare dovrebbe la pena del fuoco stabilita dalle leggi santissime e dagli statuti di questa città, che come cosa divulgatissima ignorare certamente non debbono; tuttavia, affinché la loro infame turpitudine si renda totalmente inescusabile, vogliamo, e a te espressamente comandiamo, che, alla ricevuta delle presenti lettere, patentemente e pubblicamente colla voce del banditore tu faccia divulgare per i luoghi consueti di questa città: che quind'innanzi qualunque persona, di qualunque stato e condizione essa sia, o del territorio, o forestiera, o stipendiata, o godente alcuna provvigione, ed in generale chiunque sia, si guardi e si astenga totalmente da quel delitto, né ardisca commetterlo in qualunque modo, sapendo e tenendo per certo che se si scoprirà che in quel delitto sia caduto, irremissibilmente sarà punito colla pena del fuoco, a tutto rigore di legge.


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Storia di Milano
di Pietro Verri
pagine 1182

   





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