Infra di loro si vinca, per la metà delle fave nere, tutte le provisioni attenenti al Comune, così di provisioni di danari come d'altro; e basta si raunino li dua terzi di quelli saranno in la città, e, così adunati, vinchino li loro partiti per la metà delle fave nere et una più, come è detto. Duri l'offizio di tali Accoppiatori uno anno; ma si possi raffermare per la metà delle fave et una più, d'anno in anno.
Non abbino alcuno salario né mance, o procedino in Palazzo; di che vacandone alcuno per morte, si facci lo scambio del numero della Balìa per partito de' Quarantotto, come di sopra.
Siano dodici de' Quarantotto divisi secondo parrà alli Dodici che al presente aranno l'auttorità per tre mesi; abbino a creare li magistrati, si dirà di sotto, in modo che in un anno tocchi a tutti li Quarantotto.
E perché, levandosi la Signoria e Gonfaloniere, non è conveniente quella auttorità si spenga e vachi in tutto, per molti casi che potranno avvenire, bisogna provvedere che la detta quarta parte delli Accoppiatori faccia, del numero de' Quarantotto, quattro cittadini, li quali succedino in luogo de' Signori e si chiamino similmente Signori; ma non stieno in Palazzo, né abbino altra preminenzia ch'il precedere a tutti li altri magistrati in ciascuno luoco, riservato il grado e degnità a cavalieri e dottori. E duri tale uffizio mesi tre; et il Duca sia sempre capo di tali Signori, quasi come et in luoco di Gonfaloniere; e si raunino in Palazzo, o dove parrà alla Eccellenzia del Duca, né possino né debbino alcuna deliberazione né partito fare sanza la presenzia di Sua Signoria.
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