Con queste ed altre discoverte minori, fatte in gran numero, egli raggiona del diritto naturale delle genti, dimostrando a quali certi tempi e con quali determinate guise nacquero la prima volta i costumi che forniscono tutta l'iconomia di cotal diritto, che sono religioni, lingue, doměni, commerzi, ordini, imperi, leggi, armi, giudizi, pene, guerre, paci, alleanze, e da tali tempi e guise ne spiega l'eterne propietŕ che appruovano tale e non altra essere la loro natura o sia guisa e tempo di nascere; osservandovi sempre essenziali differenze tra gli ebrei e gentili: che quelli da principio sorsero e stieron fermi sopra pratiche di un giusto eterno, ma le pagane nazioni, conducendole assolutamente la providenza divina, vi sieno ite variando con costante uniformitŕ per tre spezie di diritti, corrispondenti alle tre epoche e lingue degli egizi: il primo, divino, sotto il governo del vero Dio appo gli ebrei e di falsi dči tra' gentili; il secondo, eroico, o propio degli eroi, posti in mezzo agli dči e gli uomini; il terzo, umano, o della natura umana tutta spiegata e riconosciuta eguale in tutti, dal quale ultimo diritto possono unicamente provenire nelle nazioni i filosofi, i quali sappiano compierlo per raziocini sopra le massime di un giusto eterno. Nello che hanno errato di concerto Grozio, Seldeno e Pufendorfio, i quali per difetto di un'arte critica sopra gli auttori delle nazioni medesime, credendogli sapienti di sapienza riposta, non videro che a' gentili la providenza fu la divina maestra della sapienza volgare, dalla quale tra loro, a capo di secoli uscě la sapienza riposta; onde han confuso il diritto naturale delle nazioni, uscito coi costumi delle medesime, col diritto naturale de' filosofi, che quello hanno inteso per forza de' raziocini, senza distinguervi con un qualche privilegio un popolo eletto da Dio per lo suo vero culto, da tutte le altre nazioni perduto.
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Dio Grozio Seldeno Pufendorfio Dio
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