Per tutto ciò, pur seguitando i nobili a ritogliere i campi a' plebei poi che quelli gli avevano coltivati, né avendo questi azion civile da vendicargli, quivi i tribuni della plebe fecero la pretensione della legge delle XII Tavole (dalla quale, come ne' Princìpi del Diritto universale si è dimostrato, non si dispose altro affare che questo), con la qual legge i nobili permisero il dominio quiritario de' campi a' plebei; il qual dominio civile, per diritto natural delle genti, permettesi agli stranieri. E questa fu la seconda legge agraria dell'antiche nazioni.
Quindi - accorti i plebei che non potevan essi trammandar ab intestato i campi a' loro congionti, perché non avevano suità, agnazioni, gentilità (per le quali ragioni correvano allora le successioni legittime), perché non celebravano matrimoni solenni, e nemmeno ne potevano disponere in testamento, perché non avevano privilegio di cittadini - fecero la pretensione de' connubi de' nobili, o sia della ragione di contrarre nozze solenni (ché tanto suona «connubium»), la cui maggior solennità erano gli auspìci, ch'erano propi de' nobili (i quali auspìci furono il gran fonte di tutto il diritto romano, privato e pubblico); e sì fu da' padri comunicata a' plebei la ragion delle nozze, le quali, per la diffinizione di Modestino giureconsulto, essendo «omnis divini et humani iuris communicatio», ch'altro non è la cittadinanza, dieder essi a' plebei il privilegio di cittadini. Quindi, secondo la serie degli umani disidèri, ne riportarono i plebei da' padri comunicate tutte le dipendenze degli auspìci ch'erano di ragion privata, come patria potestà, suità, agnazioni, gentilità e, per questi diritti, le successioni legittime, i testamenti e le tutele.
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XII Tavole Princìpi Diritto Modestino
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