VI
Il sesto è un sistema del diritto natural delle genti, dal quale col cominciar delle genti, dalle quali ne incomincia la materia per una delle degnità sopraposta, dovevano cominciar la dottrina ch'essi trattano gli tre suoi principi: Ugone Grozio, Giovanni Seldeno e Samuello Pufendorfio. I quali in ciò tutti e tre errarrono di concerto: incominciandola dalla metà in giù, cioè dagli ultimi tempi delle nazioni ingentillte (e quindi degli uomini illuminati dalla ragion naturale tutta spiegata), dalle quali son usciti i filosofi, che s'alzarono a meditare una perfetta idea di giustizia.
Primieramente Grozio, il quale, per lo stesso grand'affetto che porta alla verità, prescinde dalla provvedenza divina e professa che 'l suo sistema regga precisa anco ogni cognizione di Dio. Onde tutte le riprensioni, ch'in un gran numero di materie fa contro i giureconsulti romani, loro non appartengono punto, siccome a quelli i quali, avendone posto per principio la provvedenza divina, intesero ragionare del diritto natural delle genti, non già di quello de' filosofi e de' morali teologi.
Dipoi il Seldeno la suppone, senza punto avvertire all'inospitalità de' primi popoli, né alla divisione che 'l popolo di Dio faceva, di tutto il mondo allor delle nazioni, tra ebrei e genti; - né a quello: che, perché gli ebrei avevano perduto di vista il loro diritto naturale nella schiavitù dell'Egitto, dovett'esso Dio riordinarlo loro con la Legge la qual diede a Mosè sopra il Sina; - né a quell'altro: che Iddio nella sua Legge vieta anco i pensieri meno che giusti, de' quali niuno de' legislatori mortali mai s'impacciò; - oltre all'origini bestiali, che qui si ragionano, di tutte le nazioni gentili.
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