Cotal legge fu dettata da questo diritto natural delle genti: ch'andando il dominio di séguito alla potestà, ed avendo i famoli la vita precaria da essi eroi, i quali l'avevano loro salvata ne' lor asili, diritto era e ragione ch'avessero un dominio similmente precario, il qual essi godessero fintanto ch'agli eroi fusse piaciuto di mantenergli nel possesso de' campi ch'avevano lor assegnati. Così convennero i famoli a comporre le prime plebi dell'eroiche città, senza avervi niuno privilegio di cittadini; appunto come un de' quali dice Achille essere stato trattato da Agamennone, il quale gli aveva tolto a torto la sua Briseide, ove dice avergli fatto un oltraggio che non si sarebbe fatto ad un giornaliere che non ha niuno diritto di cittadino.
Tali furon i plebei romani fin alla contesa de' connubi. Imperciocché essi - per la seconda agraria, accordata loro da' nobili con la legge delle XII Tavole, avendo riportato il dominio quiritario de' campi, come si è dimostrato da molti anni fa ne' Princìpi del Diritto universale (il qual è uno de' due luoghi per gli quali non c'incresce d'esser uscita alla luce quell'opera), e per diritto delle genti [non] essendo gli stranieri capaci di dominio civile, e così i plebei non essendo ancor cittadini, - come ivan morendo, non potevano lasciare i campi ab intestato a' congionti, perché non avevano suità, agnazioni, gentilità, ch'erano dipendenze tutte delle nozze solenni; nemmeno disponerne in testamento, perché non erano cittadini: talché i campi lor assegnati ne ritornavano ai nobili, da' quali avevan essi la cagion del dominio.
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